Voucher, un sms prima del lavoro altrimenti scatta la multa. Ma non ci sono gli indirizzi specifici
Ecco le nuove regole per chi usa i buoni. I datori di lavoro, tuttavia, devono mandare una mail e il messaggio a un numero riservato ai lavoratori intermittenti
I sindacati sul piede di guerra, l'incremento delle irregolarità riscontrate dagli ispettori del lavoro nelle situazioni lavorative pagate tramite voucher, e il boom che i buoni lavoro hanno avuto negli ultimi anni, hanno spinto il governo a muoversi in fretta e ad accogliere la proposta del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali di Giuliano Poletti e ad intervenire sul Jobs Act integrandolo con disposizioni che regolamentassero i lavori accessori. Da oggi entrano in vigore le nuove regole. I voucher sono diventati tracciabili e sono in arrivo sanzioni salate per quegli imprenditori che li utilizzavano in modo illecito: ora rischiano fino a 2.400 euro di multa.
LE NOVITÀ IN PILLOLE
Un imprenditore che voglia assumere un lavoratore con un voucher deve comunicarlo almeno un'ora prima dell'avvio della prestazione.
Finora doveva comunicarlo fino a 30 giorni dopo la prestazione.
Ciò permetteva ad alcuni datori di lavoro di ricorrere ai voucher come espediente per giustificare la presenza in azienda di dipendenti in nero
Devono essere comunicati i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore,
oltre a luogo e durata della prestazione.
La comunicazione può avvenire mandando un sms oppure inviando una mail alla sede territoriale dell'Ispettorato del Lavoro. Non sono consentite comunicazione cartacee
La legge non indica in maniera specifica il numero o la casella di posta elettronica da utilizzare per l'invio. Tuttavia si possono utilizzare gli account dedicati al lavoro intermittente (sms al numero 3399942256 oppure email all'indirizzo intermittenti@pec.lavoro.gov.it)
L'obbligo di comunicazione non vale per gli enti pubblici, le attività non commerciali, le famiglie e il lavoro domestico
Un'eccezione anche per il lavoro agricolo: si devono comunicare i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore relativi all'utilizzo in un arco di tempo fino a tre giorni, ma non i dati su inizio e fine della prestazione
In caso di omessa comunicazione è prevista una sanzione tra i 400 e i 2.400 euro per ogni lavoratore
Si tratta di una rivoluzione già annunciata nei mesi scorsi e con cui ora imprenditori e lavoratori dovranno imparare a familiarizzare. Con una complicazione non da poco: non ci sono l’indirizzo mail e il numero sms specifici per le prestazioni a voucher.
ORA SI CAMBIA
Le novità principali sono due: i datori dovranno comunicare all'Inps via mail o sms almeno un'ora prima dall'inizio della prestazione, i dati del lavoratore (o il suo codice fiscale), la durata e la sede della prestazione; mentre l'altra riguarda le sanzioni cui gli imprenditori trasgressori andranno incontro e che potranno arrivare fino a 2400 euro.
I NUMERI IN TOSCANA
La rivoluzione dei voucher interessa almeno 4000 lavoratori toscani stando ai dati forniti dall'Inps e aggiornati al 2015, anno in cui sono stati venduti quasi 8 milioni di buoni lavoro, in aumento di 3,5 milioni rispetto al 2014.
CHI PUÒ RICHIEDERLI
Possono stipulare rapporti di lavoro tramite voucher sia imprenditori che enti senza fino di lucro che famiglie. Si tratta quindi di: casalinghe, pensionati, studenti nei periodi di vacanza, cassintegrati, titolari d'indennità di disoccupazione, lavoratori a tempo parziale, lavoratori autonomi, dipendenti pubblici e privati. Nel caso di società appaltatrici di servizi è possibile ricorrere ai buoni lavoro solo per attività di stewarding, ovvero di sorveglianza durante partite di calcio.
QUANTO VALGONO
Carrefour, colosso della grande distribuzione inizió a pagare una decina di suoi dipendenti interinali con i voucher scatenando la rabbia dei sindacati e, ovviamente, dei dipendenti. Perché? Perché il dipendente pagato con i buoni lavoro non ha diritto a ferie, malattia, disoccupazione e a tutti gli altri indennizzi. Discorso diverso per la pensione perché i voucher valgono ai fini previdenziali. Il valore orario di ogni buono è di 10 euro, di cui: 7,50 euro netti vanno al lavoratore
mentre 2,50 all'Inail e all'Inps.
IL DECRETO
Le novità del nuovo decreto legislativo. Il Decreto legislativo del 24 settembre 2016 numero 185 "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n.81/2015" è entrato in vigore sabato scorso. Il Governo intende stringere la morsa sul lavoro nero
e cercare di mettere un freno al precariato.
Ecco, in sintesi cosa cambia per il lavoratore e il datore.
TRACCIABILITÀ
I committenti (imprenditori non agricoli o professionisti ) se richiedono i voucher per pagare prestazioni di lavoro accessorio devono, almeno un'ora prima dell'avvio della prestazione, comunicare alla sede territoriale dell'Ispettorato Nazionale del lavoro, via sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, oltre a luogo e durata della prestazione.
La novità sta nelle tempistiche: fino a ieri il datore di lavoro era comunque tenuto a trasmettere i dati del lavorare all'istituto di previdenza sociale ma aveva tempo fino 30 giorni e non era necessario precisare l'arco temporale della prestazione accessoria pagata con i voucher. Ciò permetteva ad alcuni datori di lavoro di ricorrere ai voucher come espediente per giustificare la presenza, in azienda, di dipendenti senza un regolare contratto di lavoro.
BADANTI, COLF E BABY SITTER
L'obbligo della comunicazione all'Inps non vale per le famiglie, che, infatti, sono esentate dal trasmettere i dati della baby sitter e le ore del suo impegno in casa.
Stesso discorso vale per badanti e colf.
TUTTO VIA SMS O MAIL
Niente più moduli cartacei, la comunicazione all'Inps può avvenire mandando un sms o mandando una mail. Per ulteriori indicazioni in merito
a questo punto sarà necessario aspettare future disposizioni.
CAOS SUGLI INDIRIZZI
La legge non indica in maniera specifica il numero o la casella di posta elettronica da utilizzare per l’invio. Nella relazione di accompagnamento del decreto correttivo viene precisato che la comunicazione preventiva dovrà essere svolta utilizzando le forme previste per il lavoro intermittente (sms al numero 3399942256 o email all’indirizzo intermittenti@pec.lavoro.gov.it). Tuttavia finora non ci sono norme o atti amministrativi che confermano questa conclusione. Fino a quando il Ministero non darà indicazioni al riguardo, la strada più cauta sarebbe quella di inviare l’sms oppure le mail agli indirizzi esistenti per il lavoro intermittente. In questo modo sarebbe conferita “data certa” all’invio, e sarebbero rispettate in pieno le finalità antifraudolente della norma.
IL SETTORE AGRICOLO
Merita un discorso a parte. Anche gli imprenditori agricoli hanno l'obbligo della comunicazione dei dati, sede e durata del rapporto lavorativo all'Inps ma hanno a disposizione tre giorni per farlo.In questo settore è diverso anche il valore economico dei voucher : la retribuzione oraria dei dipendenti agricoli varia da provincia a provincia.
IL TETTO SALARIALE
I committenti possono ricorrere ai voucher per compensi per un massimo di 2mila euro all'anno per ciascun lavoratore ma i compensi complessivi dati dalla somma dei compensi di tutti i lavoratori a voucher non possono superate i 7mila euro netti annui.
MULTE SALATE
Infine le multe. Per tutelare i lavoratori i datori di lavoro che non comunicheranno i loro dati o che saranno trovati in regime di irregolarità rischiano una sanzione amministrativa da 400 a 2.400 euro moltiplicate per ciascun lavoratore di cui è mancata la comunicazione.
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